I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per:
- le elezioni politiche nazionali;
- i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione;
- le elezioni del Parlamento europeo.
Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.
La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”) ha stabilito che anche i cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune di votare all’estero per corrispondenza.
Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286).
Per quanto concerne invece le elezioni amministrative e i referendum locali in Italia si invita a consultare la pagina del sito del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ove sono contenute le comunicazioni relative alle elezioni e ai referendum locali per gli elettori che fossero interessati a recarsi in Italia per il relativo voto. Sono inoltre presenti informazioni su eventuali agevolazioni tariffarie di viaggio previste per i cittadini italiani in tali occasioni.