SEZIONE AIRE
Anagrafe Italiani Residenti all’estero
Chi deve iscriversi all’AIRE?
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi (Legge n. 470 del 27.10.1988);
• quanti già vi risiedono, sia perché nati all’estero, sia perché abbiano acquistato la cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Chi non deve iscriversi in AIRE?
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni diplomatiche e sulle Relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Perché è utile iscriversi in AIRE ?
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Con quale modalità si presenta richiesta di iscrizione all’AIRE ?
Entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all’estero, attraverso:
• Portale Fast It, on line;
• richiesta inviata per posta ordinaria all’indirizzo: Ambasciata d’Italia – Monaco (17 Ave. de l’Annonciade – 98000 Monaco),
• consegna, previo appuntamento, presso gli sportelli della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Monaco.
• L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ambasciata sia venuta a conoscenza.
Quale documentazione devo presentare per l’iscrizione in AIRE ?
• formulario di domanda compilato, datato e firmato;
• copia di un documento di identità;
• prova di residenza (bolletta, oppure contratto di lavoro, oppure contratto di affitto della durata di un anno e rinnovabile o contratto di acquisto di una abitazione o “carte de résident”).
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA
Aggiornamento dell’AIRE
È a cura del cittadino.
Quale Ufficio mi conferma l’avvenuta iscrizione in AIRE ?
La conferma dell’iscrizione all’AIRE viene notificata direttamente all’interessato dall’Ufficio anagrafe del Comune italiano e non dall’Ambasciata.
A partire da quale data sono iscritto in AIRE ?
La Legge prevede che prima di lasciare l’Italia si debba rendere, presso il proprio Comune, dichiarazione di trasferimento all’estero, che va poi confermata presso gli Uffici consolari entro 90 giorni dall’arrivo; in tal caso la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE corrisponderà̀ alla data della dichiarazione di trasferimento.
Qualora invece ci si sia già trasferiti all’estero senza aver fatto la dichiarazione al Comune, sarà necessario richiedere l’iscrizione all’AIRE direttamente presso l’Ufficio consolare, che per legge ha tempo 180 giorni per trasmettere la domanda; in tal caso l’iscrizione in AIRE decorre invece dalla ricezione, da parte del Comune, della domanda di iscrizione all’AIRE inviata dall’Ufficio consolare.
Quando e perché si viene cancellati dall’AIRE ?
• per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana.
Rientro definitivamente in Italia; quali sono gli adempimenti da svolgere ?
- Dovrai presentarti presso il Comune italiano dove hai deciso di stabilirti per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
Sarà il Comune, nella stessa data a provvedere alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente); e a comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Nota bene: l’Ufficio consolare NON raccoglie le dichiarazioni di rimpatrio da trasmettere ai Comuni (qualora l’Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria Circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio da parte del Comune italiano e di iscrizione in A.P.R., dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale).
SEZIONE STATO CIVILE
Come registrare in Italia la nascita di mio figlio avvenuta nel Principato di Monaco ? Posso anche richiedere il passaporto del minore?
Può presentare l’originale dell’estratto dell’atto di nascita con “apostille” e documentata istanza di trascrizione, previo appuntamento direttamente in Ambasciata o per posta. A seguire, potrà richiedere anche il passaporto.
Come procedere per registrare in Italia il matrimonio celebrato all’estero?
Per essere valido anche in Italia, il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto presso il Comune di iscrizione AIRE. A tal fine, deve recarsi, previo appuntamento, in Ambasciata produrre l’originale del certificato di matrimonio rilasciato dall’Ufficio di stato civile estero, debitamente tradotto e munito di “Apostille” (Fac Simile Apostille) e della Istanza Trascrizione di Matrimonio.
Devo registrare una sentenza di divorzio del Principato, come effettuare la trascrizione in Italia?
Per rendere valida in Italia la sentenza di divorzio è necessario che venga trasmessa al Comune italiano dove è stato annotato l’atto di matrimonio, compilando l’apposita domanda e portando l’originale della sentenza di divorzio già munita di “apostille” e traduzione. Si veda anche l’apposita Sezione del Sito WEB dell’Ambasciata.
Come posso fare per registrare in Italia il decesso di un mio familiare avvenuto nel Principato di Monaco?
Deve far pervenire all’Ambasciata l’originale dell’estratto dell’atto di decesso rilasciato dall’Ufficio di stato civile estero competente, debitamente munito di “apostille”.
Quali certificati non vengono rilasciati dalla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata ma devono essere richiesti al proprio Comune italiano?
Certificato di nascita; Certificato di matrimonio; Certificato di morte; Certificato di residenza; Certificato di iscrizione AIRE.
Come fare per legalizzare e tradurre i documenti?
Il Principato di Monaco ha sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri; la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dalle Autorità del Principato straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (Fac Simile Apostille), vale a dire l’apposizione di un timbro sul documento da parte del “Dipartimento delle Relazioni estere e della Cooperazione”.
SEZIONE DOCUMENTI DI VIAGGIO
PASSAPORTI
Chi può richiedere il rilascio del passaporto presso l’Ambasciata d’Italia a Monaco ?
Solo i cittadini italiani residenti nella nostra Circoscrizione consolare, iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) del competente Comune italiano.
Che tipo di passaporto viene rilasciato?
A partire dal 26 ottobre 2006 il passaporto “biometrico” ha sostituito i precedenti modelli di passaporto ordinario; esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati biometrici del titolare e quelli dell’Autorità che lo ha rilasciato.
Per la richiesta di passaporto occorre venire necessariamente in Ambasciata ?
Si, è necessario recarsi personalmente presso i nostri Uffici previo appuntamento tramite il portale “Prenota Online” per la captazione delle impronte digitali. Per i minori di anni 12, invece, la domanda potrà essere spedita per posta in quanto per essi non è prevista la rilevazione delle impronte.
Ho un figlio/a minore: ha bisogno di un passaporto personale?
Si. Il Decreto Legge n. 135/2009 ha stabilito l’obbligo del passaporto individuale anche per i minorenni, in quanto non è più possibile iscrivere i minori sul passaporto dei genitori.
Qual è la durata del passaporto ?
La validità̀ temporale del passaporto è differenziata in base all’età:
• per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
• per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
• per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
Quale documentazione devo produrre per il rilascio del passaporto ordinario ?
• Domanda di Rilascio del Passaporto, debitamente compilato e sottoscritto;
• esibizione di un documento di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm) (Caratteristiche Fotografie);
• provvedere al pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo (a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967);
• nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di anni 18, Dichiarazione artt. 46 e 47;
• nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, Domanda di Rilascio del Passaporto per Minorenni di entrambi genitori.
Quanto tempo prima della scadenza del passaporto è possibile chiedere il rilascio di un nuovo passaporto?
Non prima di sei mesi dalla scadenza, a meno che l’attuale passaporto risulti deteriorato o esaurito nelle pagine. In caso di smarrimento o furto del passaporto è necessario sporgere denuncia presso le locali Autorità di Polizia e poi richiedere il rilascio del passaporto alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata, producendone relativa copia.
Ho un figlio minore di anni 14 che deve viaggiare non accompagnato dai genitori; cosa devo fare?
Occorre sottoscrivere in Ambasciata, previo appuntamento, Dichiarazione di Accompagnamento.
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Chi può richiedere il rilascio della C.I.E. presso l’Ambasciata d’Italia a Monaco?
L’Ambasciata d’Italia a Monaco rilascia la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria Circoscrizione consolare, registrati nello schedario consolare ed iscritti in A.I.R.E. Qualora non si sia iscritti in AIRE, occorrerà prima regolarizzare la propria posizione.
La C.I.E. è in formato tessera. Oltre a svolgere le stesse funzioni di quella cartacea, consente anche di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni italiane. È valida per identificarsi e circolare nell’Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all’accordo di Schengen (ad es. Islanda, Norvegia e Svizzera) e in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali (vedasi le singole “schede Paese” sul sito “ViaggiareSicuri” ).
Possiedo la carta di identità cartacea; posso richiedere la C.I.E. ?
No. La C.I.E. viene rilasciata unicamente a chi non sia in possesso di un’altra carta d’identità valida, a chi abbia la carta d’identità in scadenza (a partire da 6 mesi prima della scadenza) o in caso di furto, smarrimento o deterioramento della carta precedente.
Si evidenzia pertanto che non può essere richiesta la sostituzione della carta d’identità̀ cartacea in corso di validità con la carta d’identità elettronica.
Qual è la durata della C.I.E. ?
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
Come si richiede la C.I.E. ?
La richiesta della Carta d’Identità Elettronica deve essere presentata utilizzando la piattaforma “Prenot@mi” dell’Ambasciata d’Italia in Monaco ed anticipando la documentata richiesta via email.
Dal momento della richiesta alla data dell’appuntamento trascorrono almeno quindici giorni, necessari per consentire alla Cancelleria consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti tra i dati presenti nello schedario consolare e quelli presenti nello schedario del Comune italiano, e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emergessero elementi che impedissero (temporaneamente o meno) il rilascio della C.I.E., il connazionale sarà contattato dalla Cancelleria consolare per la cancellazione dell’appuntamento.
Avendo figli minori ho bisogno dell’atto di assenso dell’altro genitore?
No, da giugno 2023 non è più necessario l’atto di assenso. Il richiedente maggiorenne della CIE deve compilare e firmare la seguente Dichiarazione artt. 46 e 47.
Come avviene la consegna della C.I.E. ?
La C.I.E. viene stampata e poi recapitata a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 15 giorni dalla data della richiesta in Consolato.
La consegna non è quindi a cura dell’Ambasciata.
SEZIONE CITTADINANZA
Si precisa preliminarmente che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno.
Qual è la legge sulla cittadinanza? Potete indicarmela?
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362)
Come si acquista la cittadinanza italiana?
Si invita a visitare l’apposita pagina del Sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Come presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio?
NOTA BENE: dal 1^ agosto 2015, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.
Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa, consultare la seguente pagina del sito del Ministero dell’Interno
Per accedere direttamente al Servizio di inoltro telematico fornito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la compilazione e l’invio della domanda di cittadinanza, collegarsi invece alla seguente pagina sempre del Ministero dell’Interno.
Se le domande di acquisto della cittadinanza vanno rivolte al Ministero dell’Interno per via informatica, devo comunque presentarmi di persona presso l’Ambasciata ?
Dopo la presentazione della domanda per via telematica verrà convocato dall’Ufficio consolare, quindi deve venire di persona, accompagnato dal coniuge italiano, per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. Potrebbero essere necessarie altre convocazioni per le eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti richiesti dal Ministero dell’interno.
Successivamente l’Ambasciata la convocherà per prestare giuramento e ricevere i documenti attestanti la concessione della cittadinanza.
Quanto è il costo per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ?
Le istanze presentate da persona maggiorenne comportano un costo, alla data odierna, di 300 €uro.
DESIDERO MODIFICARE IL MIO NOME/COGNOME: COME PROCEDO?
La Cancelleria consolare dell’Ambasciata trasmette alle Prefetture competenti le istanze per il cambio del nome o del cognome, nei casi previsti dalla normativa. Si prega di consultare al riguardo il sito “Linea Amica” del Governo Italiano (sezione cambio nome e cognome).
I provvedimenti di cambiamento o modifica del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti (Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
Cit. “Il cittadino italiano che abbia l’esigenza di cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero voglia cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, può presentare istanza. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”.
È competente il Prefetto della provincia del luogo di residenza, o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita.
Successivamente al cambio del nome/cognome provvederà a dare corso alle pratiche di attribuzione del nuovo nome/cognome.
SEZIONE ASSISTENZA SOCIALE
Sono un turista sprovvisto di passaporto/carta di identità (per smarrimento o furto) e devo rientrare in Italia con urgenza. Come fare?
La Cancelleria consolare dell’Ambasciata può rilasciare un documento provvisorio chiamato E.T.D. (Emergency Travel Document) con validità massima di 5 giorni (incluso il giorno di rilascio) e valido per il solo rientro in Italia. In tal caso, occorre presentarsi presso l’Ambasciata, che provvederà al rilascio previa acquisizione della seguente documentazione e dopo aver esperito gli accertamenti del caso:
- denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il transito alla frontiera);
- 2 fotografie dell’interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm) (Caratteristiche Fotografie);
- titolo di viaggio del richiedente;
- ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.
Cosa devo fare se vengo derubato e rimango sprovvisto di denaro ?
Al cittadino italiano temporaneamente all’estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario entro 90 giorni. La concessione del prestito è però subordinata alle verifiche che dispone l’Ufficio consolare.
Cosa fare in caso di emergenza ?
Nei casi di comprovata emergenza che richiedono assistenza consolare chiamare il seguente numero 00 33 6 07 93 58 10;
Le chiamate per pratiche consolari ordinarie (passaporti, visti, ecc.) NON verranno prese in considerazione.
Funzionario di turno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, operativo esclusivamente dalle ore 22 alle 9,00 (non per informazioni di carattere amministrativo, ma solo in casi di comprovata emergenza): Tel. 00 39 06 36 91 26 66. In caso di effettiva necessità, il funzionario di turno del Ministero degli Affari Esteri raggiungerà tempestivamente i funzionari dell’Ambasciata a Monaco.
Rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all’estero
Non avendo il Principato di Monaco ratificato la Convenzione di Berlino del 1937, per il rimpatrio della salma di un connazionale deceduto nel Principato di Monaco l’Ambasciata raccoglie la seguente documentazione tramite la locale Agenzia di Pompe Funebri (SOMOTHA):
• certificato di morte;
• certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza;
• certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica.
L’Ambasciata provvederà quindi a richiedere l’autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri e rilascerà il “passaporto mortuario”.
SEZIONE AUTOVEICOLI E PATENTE DI GUIDA
Come posso rinnovare la patente di guida ?
Per informazioni di carattere generale, si invita a consultare l’apposita Pagina del Sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Appare utile segnalare che, a causa della perdurante crisi pandemica, la validità delle patenti di guida scadute è stata prorogata. Per dettagli si rinvia alle informazioni fornite dall’Ambasciata.
Come posso radiare dal P.R.A. gli autoveicoli esportati all’estero ?
Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1^ gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all’estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Pertanto, per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1^ gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.
Per i dettagli, si invita a consultare il Sito dell’ACI
CODICE FISCALE
Come posso richiedere il codice fiscale oppure un suo duplicato ?
Il codice fiscale, che costituisce lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche italiane, viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Esso può essere richiesto all’estero, sia dagli italiani che dagli stranieri, per il tramite dell’Ufficio consolare di residenza.
L’attribuzione del codice fiscale avviene attraverso un apposito collegamento telematico con il servizio “Fisconline” dell’Agenzia delle Entrate; il tesserino verrà successivamente spedito da quest’ultima.
Per richiedere il codice fiscale presso l’Ufficio consolare di residenza è necessario inviare per email o spedire un Richiesta Attribuzione del Codice Fiscale, unitamente alla copia di un documento d’identità e residenza.
CERTIFICATI PENALI
Come posso ottenere un certificato penale o di carichi pendenti ?
Per ottenere un Certificato Penale o un Certificato dei Carichi Pendenti da parte delle competenti Autorità italiane è necessario rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
La Cancelleria Consolare dell’Ambasciata non inoltra in Italia richieste dei suddetti certificati da parte di cittadini italiani residenti e non, né da parte di cittadini stranieri.
La richiesta può essere avanzata al competente Tribunale direttamente o tramite persona appositamente delegata.
Per la legalizzazione dei suddetti certificati è necessario rivolgersi allo stesso Tribunale che ha rilasciato i certificati.
TIROCINIO/STAGE PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A MONACO
Posso effettuare periodi di tirocinio, anche gratuito, in presso l’Ambasciata ?
No. L’Ambasciata non ha facoltà di far effettuare a giovani studenti / laureati periodi di tirocinio /stage presso i propri Uffici.
Per opportunità di tirocinio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e presso le Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, invitiamo a consultare la Pagina WEB del MAECI
SEZIONE NOTIFICHE GIUDIZIARIE
COME NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI A CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL PRINCIPATO DI MONACO.
A. Notifiche in Paesi aderenti alle Convenzioni dell’Aja La Convenzione de L’Aja del 15 novembre 1965 – relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l’hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione de L’Aja del 1° marzo1954 sulla procedura civile. Per una consultazione delle due Convenzioni multilaterali in parola si raccomanda di visitare il sito periodicamente aggiornato della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17).
B. Oltre al testo integrale delle Convenzioni vi sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato aderente in relazione all’applicabilità di determinate modalità di trasmissione. Le Convenzioni non si applicano quando l’indirizzo del destinatario dell’atto non è conosciuto.
Per ciò che concerne gli atti giudiziari, ciascuno Stato contraente designa una Autorità Centrale (per l’Italia è l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma) che assume l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. 5 L’Autorità o l’ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modello allegato alla Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall’atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.
Questa è la modalità preferenziale di notifica che è imposta dal codice di procedura civile italiano che al terzo comma dell’articolo 142 dispone “ Le disposizioni di cui ai commi precedenti [notifica con il coinvolgimento della rete consolare, ndr] si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali […]”.
DOMANDE FREQUENTI DAL SITO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE