DIVORZIO
La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.
Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
- al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
- oppure all’Ambasciata italiana nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
- Istanza di Trascrizione Divorzio, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
- Copia conforme all’originale della sentenza di divorzio, con Apostille (Fac Simile Apostille), munita del certificato di “non appello” apposto con timbro*;
- certificato rilasciato dal Comune di Monaco, che attesta la trascrizione della sentenza di divorzio;
- traduzione della sentenza in italiano (Elenco Traduttori Giurati) munita di Apostille (Fac Simile Apostille).
* N.B.: non si appone più dopo il 2008 quando il divorzio è consensuale.