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Divorzio

DIVORZIO

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.

I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:

  • al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
  • oppure all’Ambasciata italiana nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:

  • Istanza di Trascrizione Divorzio, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
  • Copia conforme all’originale della sentenza di divorzio, con Apostille (Fac Simile Apostille), munita del certificato di “non appello” apposto con timbro*;
  • certificato rilasciato dal Comune di Monaco, che attesta la trascrizione della sentenza di divorzio;
  • traduzione della sentenza in italiano (Elenco Traduttori Giurati) munita di Apostille (Fac Simile Apostille).

 

* N.B.: non si appone più dopo il 2008 quando il divorzio è consensuale.