Il decreto-legge n.36/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.
Il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano ma soltanto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
PRIMO CASO: Il minore non ha, né può avere un’altra cittadinanza.
Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applicano questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero).
Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
Per il minore nato all’estero da due cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana: trasmettere la documentazione che dimostri che entrambi i genitori siano in possesso della sola cittadinanza italiana (Allegare carta di soggiorno monegasca aggiornata dei genitori) e il modulo dichiarazione sostitutiva di residenza L’Ambasciata effettuerà i necessari controlli su quanto dichiarato con il Comune/Comuni di residenza.
Il genitore che ha risieduto in uno o più Paesi diversi da Monaco per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, dovrà produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l’honneur) sul mancato possesso di altra cittadinanza.
SECONDO CASO: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (non rileva in questo caso la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana). Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
Il periodo di residenza in Italia deve essere dichiarato nel modulo dichiarazione sostitutiva di residenza. L’Ambasciata effettuerà i necessari controlli su quanto dichiarato con il Comune/Comuni di residenza.
TERZO CASO: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
Trasmettere idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze da parte del genitore italiano.
Per escludere la cittadinanza monegasca produrre la carta di soggiorno valida.
Per escludere il possesso della cittadinanza francese, invece, si potrà inviare:
- una copia della carte électorale délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France
- una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes et/ou complémentaires municipales da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 o da richiedere alla Mairie di residenza.
Il genitore che ha risieduto in uno o più Paesi diversi da Monaco per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, dovrà produrre idonea documentazione che esclude la possibile naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l’honneur) sul mancato possesso di altra cittadinanza.
QUARTO CASO: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Trasmettere idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze (se il nonno/a risiede a Monaco, per escludere il possesso della cittadinanza monegasca presentare carta di soggiorno del nonno/a).
Il periodo di residenza in Italia deve essere dichiarato nel modulo dichiarazione sostitutiva di residenza. L’Ambasciata effettuerà i necessari controlli su quanto dichiarato con il Comune/Comuni di residenza.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l’honneur) sul mancato possesso di altra cittadinanza.
———————–
Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Qualora il minore non rientri in uno dei 4 casi sopra esposti, si prega di NON inviare la richiesta di trasmissione del suo atto di nascita che verrebbe rifiutata per mancanza dei requisiti introdotti dal nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992. Si dovrà invece verificare cliccando qui se sia possibile effettuare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER REGISTRARE UNA NASCITA
La richiesta deve essere anticipata via email direttamente al Consolato Generale al seguente indirizzo: monacoamb.consolare@esteri.it
I documenti da presentare sono diversi a seconda che i genitori siano coniugati o non coniugati
- FIGLIO/A NATO A MONACO PRINCIPATO DA GENITORI CONIUGATI
I genitori sono tenuti ad anticipare per email consegnare all’Ambasciata d’Italia a Monaco i seguenti documenti:
- Istanza trascrizione nascita;
- L’estratto dell’atto di nascita plurilingue in originale (disponibile presso il comune di Monaco), con Apostille (timbro apposto sull’estratto dell’atto di nascita dal Tribunale di Monaco) (vedi Fac Simile Apostille);
- Fotocopia dei documenti di identità di entrambi genitori
- Fotocopia carta di soggiorno di Monaco
- modulo dichiarazione sostitutiva di residenza
- Eventuale ed ulteriore documentazione utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana al minore.
FIGLIO/A NATO/A A MONACO PRINCIPATO DA GENITORI NON CONIUGATI
I genitori non coniugati sono tenuti ad anticpare per email all’Ambasciata d’Italia a Monaco, i seguenti documenti:
- Istanza trascrizione nascita;
- Originale “Copie integrale acte de naissance” (Atto integrale) da chiedere alla Mairie di Monaco con Apostille (timbro apposto sull’atto di nascita dal Tribunale di Monaco) (vedi Fac Simile Apostille);
- Traduzione in lingua italiana, effettuata da un traduttore giurato degli atti su indicati (Elenco Traduttori Giurati);
- Fotocopia dei documenti di identità di entrambi genitori;
- Fotocopia carta di soggiorno monegasca
- Dichiarazione di assenso della madre del minore da sottoscrivere in Ambasciata il giorno dell’eventuale appuntamento;
- modulo dichiarazione sostitutiva di residenza
- Eventuale ed ulteriore documentazione utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana al minore.
Dopo le opportune verifiche, sarete contattati dall’Ambasciata per la consegna dei documenti in ORIGINALE.