Il decreto-legge n.36/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.
Il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano ma soltanto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Il minore non ha, né può avere un’altra cittadinanza.
Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applicano questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero). Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
Per il minore nato all’estero da due cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana: aggiungere la documentazione che dimostri che entrambi i genitori siano in possesso della sola cittadinanza italiana. (Aggiungere alla documentazione un certificato storico anagrafico/certificato storico di residenza dei genitori da richiedere al Comune/i italiano/i AIRE ).
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (non rileva in questo caso la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana). Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
Aggiungere alla documentazione un certificato storico anagrafico/certificato storico di residenza del genitore cittadino italiano da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
Aggiungere idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze da parte del genitore italiano (Aggiungere alla documentazione un certificato storico anagrafico/certificato storico di residenza del genitore da richiedere al Comune/i italiano/i AIRE).
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l’honneur) sul mancato possesso di altra cittadinanza.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Aggiungere idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze (se il nonno/a risiede a Monaco, per escludere il possesso della cittadinanza monegasca presentare carta di soggiorno del nonno/a e aggiungere alla documentazione un certificato storico anagrafico/certificato storico di residenza del nonno/a italiano da richiedere al Comune/i italiano/i AIRE).
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l’honneur) sul mancato possesso di altra cittadinanza.
Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Tuttavia, qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, la nuova legge permette in alcuni casi l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge attraverso una dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per i minori stranieri figli di cittadini italiani per nascita. Appena disponibili saranno pubblicate maggiori informazioni su chi abbia diritto di avvalersi della nuova procedura.
Per consentire il riconoscimento della cittadinanza italiana al proprio figlio, la nascita deve essere trascritta in Italia. Tale adempimento è previsto dall’ordinamento dello stato civile italiano (DPR 396/2000).
ATTENZIONE: l’atto di nascita da presentare è diverso a seconda che il minore da registrare sia nato in costanza di matrimonio o fuori dal matrimonio.
FIGLIO/A NATO A MONACO PRINCIPATO DA GENITORI CONIUGATI
I genitori sono tenuti a consegnare IN ORIGINALE, all’Ambasciata d’Italia a Monaco i seguenti documenti:
- Richiesta Trascrizione Certificato di Nascita;
- L’estratto dell’atto di nascita plurilingue in originale (disponibile presso il comune di Monaco), con Apostille (timbro apposto sull’estratto dell’atto di nascita dal Tribunale di Monaco) (vedi Fac Simile Apostille);
- Fotocopia dei documenti di identità di entrambi genitori.
FIGLIO/A NATO/A A MONACO PRINCIPATO DA GENITORI NON CONIUGATI
Se il bambino è nato da genitori non coniugati (fuori dal matrimonio) la documentazione da produrre è diversa a seconda che:
1° caso: Sia stato riconosciuto da entrambi i genitori prima della nascita
2° caso: Sia stato riconosciuto dal padre prima, dopo o al momento della nascita
Si invitano i genitori ad anticipare via mail all’indirizzo monacoamb.consolare@esteri.it la copia integrale dell’atto di nascita al fine di verificare gli ulteriori adempimenti richiesti dall’ordinamento italiano per poter effettuare la trascrizione.
Sarà cura dell’Ufficio prendere contatto con gli interessati per il completamento della procedura tramite appuntamento, in quanto può essere necessaria la sottoscrizione di debita dichiarazione di riconoscimento da farsi presso l’Ufficio consolare di questa Ambasciata.
I genitori non coniugati sono tenuti a consegnare IN ORIGINALE, all’Ambasciata d’Italia a Monaco, i seguenti documenti:
- Richiesta Trascrizione Certificato di Nascita;
- Originale “Copie integrale acte de naissance” (Atto integrale) da chiedere alla Mairie di Monaco con Apostille (timbro apposto sull’atto di nascita dal Tribunale di Monaco) (vedi Fac Simile Apostille);
- Traduzione in lingua italiana, effettuata da un traduttore giurato degli atti su indicati (Elenco Traduttori Giurati);
- Fotocopia dei documenti di identità di entrambi genitori;
- Dichiarazione di assenso della madre del minore da sottoscrivere in Ambasciata;
- Eventuale “Acte de Reconnaissance” (Atto di riconoscimento) se sottoscritto da entrambi i genitori prima della nascita, da chiedere alla Mairie dove è stato effettuato il riconoscimento.