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Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

NOTA BENE: Come da istruzioni ministeriali, tutte le comunicazioni con i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio (ex Art. 5 L. 91/1992) avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e non per e-mail o altri mezzi.

Approfondimenti
  • Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (entrato in vigore il 5 ottobre u.s.), recante modifiche alla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91:

    Con l'articolo 14 del D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 (entrato in vigore il 5 ottobre u.s.), sono state apportate alcune importanti modifiche alla Legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91.

    1. All'articolo 8 è stato abrogato il 2 comma, che prevedeva l’impossibilità - per il Ministero dell'Interno - di procedere al rigetto dell'istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio, ove fossero decorsi due anni dall'istanza stessa;
    • all'articolo 9 bis, il versamento dell'importo di euro duecento previsto per le istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza è stato sostituito con il versamento di euro duecentocinquanta;
    • dopo l'articolo 9 bis, è stato aggiunto l'articolo 9 ter, che estende il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
    1. In particolare, si attira l'attenzione sulle importanti disposizioni di cui all'articolo 9 ter comma 2, che prevedono l'estensione a 48 mesi per la definizione del procedimento di RICONOSCIMENTO della cittadinanza.
    2. Le suddette modifiche si applicano a tutti i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

     

    L’art. 1 della legge n. 91/92: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/cittadinanza-per-discendenza-secondo-il-criterio-dello-ius-sanguinis/

    REQUISITI LINGUISTICI

    Art. 9.1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91

    “Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.