COME NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI A CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL PRINCIPATO DI MONACO
A. Notifiche in Paesi aderenti alle Convenzioni dell’Aja La Convenzione de L’Aja del 15 novembre 1965 – relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l’hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione de L’Aja del 1° marzo1954 sulla procedura civile. Per una consultazione delle due Convenzioni multilaterali in parola si raccomanda di visitare il sito periodicamente aggiornato della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17).
B. Oltre al testo integrale delle Convenzioni vi sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato aderente in relazione all’applicabilità di determinate modalità di trasmissione. Le Convenzioni non si applicano quando l’indirizzo del destinatario dell’atto non è conosciuto.
Per ciò che concerne gli atti giudiziari, ciascuno Stato contraente designa una Autorità Centrale (per l’Italia è l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma) che assume l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. 5 L’Autorità o l’ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modello allegato alla Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall’atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.
Questa è la modalità preferenziale di notifica che è imposta dal codice di procedura civile italiano che al terzo comma dell’articolo 142 dispone “ Le disposizioni di cui ai commi precedenti [notifica con il coinvolgimento della rete consolare, ndr] si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali[…]”.