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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

EMERGENZA CORONAVIRUS – Aggiornamento del 18/05/2020

Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il DPCM del 17/05/2020

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517.pdf

che disciplina in modo dettagliato le misure che entreranno in vigore dal 18/05/2020 in Italia. Il DPCM fa seguito al DL N. 33 DEL 16/05/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare il DPCM contiene tre articoli (4, 5 e 6) che disciplinano l’ingresso in Italia dall’estero (vd sotto) per lunga e breve durata. In particolare l’art. 6 prevede che dal 3 giugno 2020 le persone provenienti da alcuni Paesi (Paesi UE+Paesi Schengen+Regno Unito+Irlanda del Nord) potranno entrare in Italia senza particolari motivi, senza quarantena e senza attestazione, salve limitazioni all’ingresso in alcune regioni che potrebbero essere prese in futuro, legate soprattutto all’andamento epidemiologico.

ENTRARE IN ITALIA DAL PRINCIPATO DI MONACO E DALLA FRANCIA:

Ingressi in Italia dal Principato di Monaco e dalla Francia per soggiorni di lunga durata (dal 18/05/2020 al 02/06/2020): sono disciplinati dall’art. 4 del DPCM 17/05/2020. Nulla cambia. Si può entrare in Italia dal Principato di Monaco dalla Francia solo per questi motivi tassativi:

– ragioni di salute;

– situazioni di assoluta necessità;

– rientro definitivo al proprio domicilio;

– comprovati motivi di lavoro.

Quarantena: In Italia la quarantena di 14 giorni si applica a chiunque provenga dall’estero, ad eccezione di alcune categorie. La quarantena può essere svolta anche in luogo diverso dalla propria abitazione. Ogni persona che rientra in Italia deve prendere contatto con la propria ASL prima di intraprendere il viaggio, per concordare le modalità di esercizio della quarantena.

Attestazioni e documenti: per entrare in Italia occorre sempre portare con sé e compilare senza errori né correzioni l’attestazione del rientro e l’attestazione per gli spostamenti fra le regioni italiane, ed è vivamente consigliato portare con sé ogni altro valido documento comprovante i motivi dell’ingresso. L’attestazione del rientro sarà consegnata al vettore o alla polizia di frontiera per l’aggiornamento delle banche dati, anche riguardo alla quarantena.

Informazioni: si rimanda al sito internet della Farnesina per le FAQ per chi entra dall’estero. https://www.esteri.it/MAE/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Ingressi in Italia dal Principato di Monaco e dalla Francia per soggiorni di lunga durata (dal 03/06/2020): sono disciplinati dall’art. 6 del DPCM 17/05/2020 che prevede che chiunque potrà dal 3 giugno entrare in Italia proveniente dalla Francia senza limitazioni né obbligo di quarantena, salvo che non vengano individuate con apposito DPCM alcune regioni presso le quali si potranno adottare misure restrittive, sia per quanto riguarda l’ingresso che l’eventuale quarantena.

Ingressi in Italia dal Principato di Monaco dalla Francia per soggiorni di breve durata (dal 18/05/2020): gli ingressi di breve durata sono disciplinati dall’art. 5 del DPCM 17/05/2020. Chiunque può entrare in Italia per 72 ore (+48 da dimostrare) per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In questo caso non vi è l’obbligo di quarantena ma è obbligatorio lasciare l’Italia prima dello scadere delle 72+48 ore. L’articolo contiene l’elencazione della procedura da seguire per informare l’ASL di competenza, il vettore e la polizia di frontiera. Vi sono poi dettagliate nell’art. 5 ulteriori categorie di personale che dal 18/05/2020 possono entrare in Italia senza dover dimostrare di entrare per motivi di salute, comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza.

ENTRARE NEL PRINCIPATO DI MONACO E FRANCIA:

Dall’Italia al Principato di Monaco e alla Francia si può entrare solo per questi motivi tassativi:

– per raggiungere la propria residenza principale nel Principato di Monaco e in Francia;

– perché si è in transito per raggiungere la propria residenza in altri Paesi. In caso di transito aeroportuale: si deve rimanere nell’ambito dell’aeroporto;

– personale delle missioni diplomatiche e consolari, come pure quello delle organizzazioni internazionali avente la loro sede o ufficio in Francia;

– operatori sanitari stranieri che concorrono alla lotta contro il Covid-19;

– equipaggi e personale straniero operante sui voli passeggeri e cargo, o che viaggiano come passeggeri per posizionarsi alla loro basi di partenza;

– cittadini stranieri che assicurano i trasporti internazionali di merci, compresi i marinai;

– marinai che operano sui battelli da pesca;

– lavoratori transfrontalieri;

– spostamenti giustificati dall’esercizio del diritto di custodia, di visita o di alloggio di un figlio o il proseguimento della scolarità, visita ad un parente in una casa di riposo o ad un figlio in una struttura specializzata.

Si è in attesa di istruzioni da parte del governo francese per l’ingresso di:

– lavoratori stagionali agricoli, cittadini di un paese membro dell’UE, muniti di un contratto di lavoro stipulato con un’azienda situata in Francia;

– lavoratori, cittadini di un paese dell’UE, distaccati purché la missione non possa essere rimandata e corrisponda ad un motivo economico imperativo attestato dal datore di lavoro.

In attesa delle istruzioni che diramerà il governo francese, le persone appartenenti a queste due ultime categorie NON possono ancora entrare in Francia.

Quarantena: non è prevista la quarantena per chi entra nel Principato di Monaco e dalla Francia dall’Italia

Attestazioni e documenti: per entrare in Francia occorre sempre portare con sé e compilare senza errori né correzioni l’attestazione del rientro e l’attestazione per gli spostamenti oltre 100 km, ed è vivamente consigliato portare con sé ogni altro valido documento comprovante i motivi dell’ingresso.

Informazioni: per informazioni sull’ingresso in Francia ci si può collegare qui.

DOCUMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI DA SCARICARE:

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DI RIENTRO IN ITALIA

Modulo autocertificazione per rientro dall’estero.

AUTOCERTIFICAZIONE ITALIANA PER SPOSTAMENTI FRA REGIONI (nuovo modello del 4/5/2020)

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

 

 

DPCM 17 maggio 2020.

Gazzetta Ufficiale.