﻿{"id":769,"date":"2020-04-03T09:36:45","date_gmt":"2020-04-03T07:36:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ambprincipatomonaco.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/04\/decreto-del-presidente-del-consiglio_0\/"},"modified":"2020-04-03T09:36:45","modified_gmt":"2020-04-03T07:36:45","slug":"decreto-del-presidente-del-consiglio_0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambprincipatomonaco.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/04\/decreto-del-presidente-del-consiglio_0\/","title":{"rendered":"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-02&#038;atto.codiceRedazionale=20A01976&#038;elenco30giorni=true\">Link Gazzetta Ufficiale<\/a><\/p>\n<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,recante misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica daCOVID-19, applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale. (20A01976)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(GU n.88 del 2-4-2020)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante \u00abMisureurgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenzaepidemiologica da COVID-19\u00bb, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-leggen. 19 del 2020 ad eccezione dell&#8217;articolo 3, comma 6-bis, edell&#8217;articolo 4;<\/p>\n<p>Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante \u00abMisureurgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb e inparticolare gli articoli 1 e 2, comma 1;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante \u00abDisposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica daCOVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1\u00b0 marzo 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell&#8217;8 marzo 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 64 dell&#8217;11 marzo 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;<\/p>\n<p>Vista l&#8217;ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante\u00abUlteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull&#8217;interoterritorio nazionale\u00bb, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del20 marzo 2020;<\/p>\n<p> Vista l&#8217;ordinanza del Ministro della salute di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cuie&#8217; stato disciplinato l&#8217;ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,con cui e&#8217; stato modificato l&#8217;elenco dei codici di cui all&#8217;allegato 1del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sullabase dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-leggen. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell&#8217;articolo 32 della legge 23dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsinei termini originariamente previsti le misure gia&#8217; adottate con idecreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per comeancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;<\/p>\n<p>Vista la dichiarazione dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanita&#8217;del 30 gennaio 2020 con la quale l&#8217;epidemia da COVID-19 e&#8217; statavalutata come un&#8217;emergenza di sanita&#8217; pubblica di rilevanzainternazionale;<\/p>\n<p>Vista la successiva dichiarazione dell&#8217;Organizzazione mondialedella sanita&#8217; dell&#8217;11 marzo 2020 con la quale l&#8217;epidemia da COVID-19e&#8217; stata valutata come \u00abpandemia\u00bb in considerazione dei livelli didiffusivita&#8217; e gravita&#8217; raggiunti a livello globale;<\/p>\n<p>Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e&#8217; stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;<\/p>\n<p>Considerati l&#8217;evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell&#8217;epidemia e l&#8217;incremento deicasi sul territorio nazionale;<\/p>\n<p>Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l&#8217;interessamento di piu&#8217; ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita&#8217;nell&#8217;attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea;<\/p>\n<p>Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione puo&#8217; disporrela programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasportopubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione ealla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitarinecessari per contenere l&#8217;emergenza coronavirus sulla base delleeffettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimiessenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro della salute, puo&#8217; disporre, al fine dicontenere l&#8217;emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione conriduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali edi trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delleeffettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimiessenziali;<\/p>\n<p>Preso atto che ai sensi dell&#8217;articolo 1 del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l&#8217;elenco dei codici di cuiall&#8217;allegato 1 del medesimo decreto puo&#8217; essere modificato condecreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministrodell&#8217;economia e delle finanze;<\/p>\n<p>Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnicoscientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del dipartimento dellaProtezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;<\/p>\n<p> Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministridell&#8217;interno, della difesa, dell&#8217;economia e delle finanze, nonche&#8217; iMinistri dell&#8217;istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e deitrasporti, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, delle politiche agricolealimentari e forestali, dei beni e delle attivita&#8217; culturali e delturismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gliaffari regionali e le autonomie, nonche&#8217; sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;<\/p>\n<p>Decreta: <\/p>\n<p>Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio<\/p>\n<p>1. L&#8217;efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri dell&#8217;8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche&#8217; diquelle previste dall&#8217;ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo2020 e dall&#8217;ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro dellasalute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e&#8217; prorogatafino al 13 aprile 2020. <\/p>\n<p>2. La lettera d) dell&#8217;art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 e&#8217; sostituita dalla seguente: \u00abd)sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine edisciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi&#8217; lesedute di allenamento degli atleti, professionisti e nonprofessionisti, all&#8217;interno degli impianti sportivi di ogni tipo;\u00bb.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti afar data dal 4 aprile 2020.<\/p>\n<p>4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni astatuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme diattuazione.<\/p>\n<p>Roma, 1\u00b0 aprile 2020<\/p>\n<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte <\/p>\n<p>Il Ministro della salute Speranza <\/p>\n<p>Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020<\/p>\n<p>Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degliaffari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Link Gazzetta Ufficiale DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,recante misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica daCOVID-19, applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale. 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