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Ordinanza odierna del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno contenente misure urgenti per il contenimento del contagio sul territorio nazionale.

Gazzetta Ufficiale.Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’interoterritorio nazionale. (20A01806)

(GU n.75 del 22-3-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 dellaCostituzione;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti alloStato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione delServizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2,attribuisce al Ministro dell’interno l’adozione dei provvedimenti perla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inmateria di conferimento di funzioni e compiti amministrativi delloStato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regiodecreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento per la polizia sanitaria dellaaeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla58ª Assemblea mondiale della sanita’ in data 23 maggio 2005 e invigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita’pubblica in ambito transfrontaliero;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella GazzettaUfficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nellaGazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nellalegge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgentidi sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesseall’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misurestraordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologicada COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimentodell’attivita’ giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioniurgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale inrelazione all’emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure dipotenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegnoeconomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenzaepidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020; Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale; Ritenuto che sussiste l’esigenza di evitare conseguenze sulmantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza a seguito delpossibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone,incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale,ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19;

 

E m a n a la seguente ordinanza:

Art. 1 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsio spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comunediverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovateesigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalladata del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore diun nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cuiall’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Roma, 22 marzo 2020 Il Ministro della salute: Speranza Il Ministro dell’interno: Lamorgese