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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020

Link Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01976)

(GU n.88 del 2-4-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-leggen. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, edell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misureurgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e inparticolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’interoterritorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cuie’ stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,con cui e’ stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sullabase dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-leggen. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsinei termini originariamente previsti le misure gia’ adottate con idecreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per comeancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ statavalutata come un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanzainternazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondialedella sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli didiffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento deicasi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita’nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione puo’ disporrela programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasportopubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione ealla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitarinecessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delleeffettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimiessenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro della salute, puo’ disporre, al fine dicontenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione conriduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali edi trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delleeffettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimiessenziali;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l’elenco dei codici di cuiall’allegato 1 del medesimo decreto puo’ essere modificato condecreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministrodell’economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnicoscientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento dellaProtezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministridell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ iMinistri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e deitrasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricolealimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e delturismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gliaffari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche’ diquelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro dellasalute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e’ prorogatafino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d)sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine edisciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi’ lesedute di allenamento degli atleti, professionisti e nonprofessionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti afar data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni astatuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme diattuazione.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degliaffari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579